MOZIONE
Il Consiglio Regionale della Lombardia
PREMESSO CHE
L’Ente Nazionale di Assistenza degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) e’ una fondazione di diritto privato dotata di un proprio Statuto che regola gli aspetti previdenziali degli agenti e dei rappresentanti di commercio;
Gli iscritti debbono versare i contributi previdenziali per avere diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti sostitutivi di quelli della gestione speciale INPS degli esercenti attività commerciali;
I contributi previdenziali ENASARCO non sono cumulabili con quelli versati all’INPS;
L’ordinamento previdenziale della Fondazione non contempla l’istituto della restituzione dei contributi che, ove non concretizzino l’erogazione di una prestazione previdenziale, restano acquisiti all’Ente a titolo solidaristico.
CONSIDERATO CHE
Il lavoratore che non raggiunge il minimo contributivo rimane sprovvisto di tutela previdenziale Enasarco e inevitabilmente ricorre alle prestazioni assistenziali INPS con aggravio di costi per la collettività;
La Fondazione consegue un indebito arricchimento che non trova sufficiente giustificazione nel principio solidaristico ;
Più utile sarebbe l’erogazione di una pensione ridotta o la restituzione all’assicurato dei contributi non utilizzati ai fini pensionistici;
I M P E G N A
La Giunta Regionale ad operare presso il Parlamento ed il Governo,nonché direttamente affinché l’Enasarco promuova la modifica del proprio Statuto nel senso di prevedere l’erogazione di una prestazione previdenziale ridotta o la restituzione dei contributi maturati dal lavoratore nel caso in cui i versamenti non raggiungano il minimo di contributi previsti per l’erogazione della prestazione previdenziale.
Elisabetta Fatuzzo