lunedì 15 settembre 2008

Proposta di Legge al Parlamento L104/1992

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
Di iniziativa del consigliere Elisabetta Fatuzzo (Gruppo Partito Pensionati)
Elisabetta Fatuzzo

Relazione

La legge 104/1992 ha rappresentato un’importate conquista nella lotta per il superamento delle diversità e per l’integrazione delle persone portatrici di handicap. L’approvazione della legge in oggetto ha consentito di mutare in modo significativo le condizioni di vita di numerose persone con disabilità e ha contribuito al cambiamento dell’approccio culturale nei confronti dell’handicap.
Bisogna però rilevare che a fronte di principi ampiamente condivisibili ed innovativi, non sempre l’attuazione della legge si è rivelata efficace e ha raggiunto le finalità che il legislatore si era prefisso.
In particolare si è assistito ad una applicazione a macchia di leopardo di quegli aspetti che la legge ha demandato agli enti locali che, per scarsità di risorse o per mancanza di volontà politica, non sempre hanno fornito risposte adeguate.
Tra le lacune più evidenti della normativa in vigore si evidenzia l’assenza di una direttiva univoca in merito alla necessità di assegnare anche agli asili nido il personale specializzato (già obbligatoriamente previsto per le scuole di ogni ordine e grado), al fine di garantire il diritto all’educazione e all’istruzione delle persone portatrici di handicap, così come sottolineato nelle finalità della legge 104/1992.
Numerosi sono i casi di bambini sotto i tre anni che, portatori di handicap, non possono essere inseriti negli asili nido (in particolare privati), per l’assenza di personale educativo specializzato che, solo in alcuni, più encomiabili casi, viene messo a disposizione dai comuni.
E’ necessario tra l’altro evidenziare come l’inserimento precoce in strutture di questo tipo sia vivamente consigliato per favorire la socializzazione e di conseguenza il recuperò di alcune forme di handicap mentale e di numerose patologie relazionali.
Il presente progetto di legge si propone di colmare la lacuna sopra descritta, attraverso una semplice modifica del comma 2, dell’art 13, della legge 104,  prevedendo nel testo l’obbligo, e non solo la facoltà,  per  ASL e  enti locali di assegnare personale specializzato (in particolare insegnanti di sostegno) anche agli asili nido, anche in coerenza con quanto enunciato in numerosi passaggi della legge stessa.
 
Proposta di Legge al Parlamento Italiano
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

Articolo 1
1. Il comma 2 dell’articolo 13 (Integrazione scolastica) è sostituito dal seguente:
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali prevedono l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

Proposta di Legge al Parlamento Italiano
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
Articoli da modificare (comma 2):

13. Integrazione scolastica. - 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubbici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate; b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico; c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale; d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti; e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
 
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