martedì 27 marzo 2012

Presentato in Consiglio regionale dal Partito Pensionati il Progetto di Legge “Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle Residenze per Anziani della Lombardia”.

REGIONE LOMBARDIA                                                                                                  IX LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE                                                                                                              ATTI 7881

                              

PROGETTO DI LEGGE N. 0153


di iniziativa del consigliere regionale:

Fatuzzo


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“Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno
delle Residenze per Anziani della Lombardia”.
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PRESENTATO IL 27/03/2012









ASSEGNATO IN DATA     29/03/2012
ALLE COMMISSIONI        REFERENTE          III
                                               CONSULTIVA       I











RELAZIONE


Purtroppo, non da oggi, la cronaca ci racconta di notizie drammatiche provenienti dalle strutture che ospitano anziani. Carenze igieniche, maltrattamenti, abuso degli strumenti di sedazione e  violenze emergono periodicamente, suscitando sconcerto e indignazione.
La lunga e positiva esperienza che la Lombardia può vantare, grazie anche alla  tradizionale vocazione alla cura e all’accoglienza delle persone anziane, ha sicuramente garantito la presenza sul nostro territorio di strutture qualificate e controllate. E’ necessario tuttavia, dato che la moderna tecnologia  permette di farlo a costi abbastanza contenuti, rendere il controllo sulle RSA maggiormente capillare e sicuro. A tale scopo, il progetto di legge in oggetto istituisce l’obbligo per le RSA operanti sul territorio regionale di installare sistemi di videosorveglianza a tutela degli ospiti e, per favorire tali iniziative, delibera  forme di finanziamento  a fondo perduto.
Sarà la Giunta regionale a stabilire con quali criteri erogare i finanziamenti alle RSA che documentino una spesa per l’installazione di telecamere, che abbiano il compito  di garantire il controllo delle modalità cura e la sicurezza dei degenti, secondo quanto previsto agli articoli 1, 2 e 3. L’articolo 1 prevede inoltre che la presenza dei sistemi di videosorveglianza entri a far parte dei requisiti indispensabili per l’accreditamento e il funzionamento di una RSA.
Le registrazioni, che saranno effettuate ed archiviate  nel pieno rispetto della legislazione sulla privacy, potranno essere visionate dai degenti o dai loro familiari. A tal fine, l’articolo 4 impone la conservazione delle immagini per un periodo minimo di 24 mesi.
L’articolo 5 prevede che, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge in poggetto, le strutture perdano automaticamente le autorizzazioni al funzionamento e l’accreditamento.
L’articolo 6  stabilisce che agli oneri derivanti  della presente legge si provveda con apposito provvedimento in sede di approvazione  del bilancio regionale.






Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Le R.S.A operanti sul territorio della Lombardia, al fine di tutelare la sicurezza dei propri ospiti e di evitare soprusi e maltrattamenti, hanno l’obbligo di installare, entro 18 mesi dall’approvazione della presente legge, sistemi di videosorveglianza all’interno delle strutture. Tali apparecchiature dovranno essere collocate nei corridoi, nelle camere e in tutti i luoghi maggiormente frequentati dagli ospiti.

2. La Regione Lombardia interviene, attraverso finanziamenti a fondo perduto,  destinati alle strutture che ne facciano richiesta, al fine di favorire quanto previsto dal comma 1.

3. La presenza nelle strutture dei sistemi di videosorveglianza, installati ai sensi del  comma 1,  entra a far parte dei requisiti previsti dalla Legge Regionale 3/2008,  per l’accreditamento e il funzionamento delle RSA.

Art. 2
(Modalità d’intervento)

1. La Giunta Regionale, attraverso  propria deliberazione, determina i criteri per l’assegnazione dei fondi di cui al comma 2, dell’articolo 1.

Art. 3
(Beneficiari)
  
1. Possono beneficiare dei contributi regionali per le iniziative di cui all’articolo 1 le Residenze per Anziani pubbliche, accreditate o private, aventi sede sul territorio regionale, previa documentazione delle spese sostenute.



Art. 4
(Tutela della privacy e conservazione delle immagini)

1. Le registrazioni saranno effettuate e potranno essere visionate dai degenti o dai loro familiari, nel rispetto di quanto previsto  dal decreto legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

2. Le registrazioni saranno conservate, per essere messe a disposizione dei soggetti di cui al comma 1,  presso le strutture residenziali per un periodo minimo di 24 mesi.

Art. 5
(Mancato adempimento)

1. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 1, dell’articolo 1  e all’articolo 4, comporta la revoca automatica dell’accreditamento e delle autorizzazione al funzionamento.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti  della presente legge si provvede con apposito provvedimento in sede di approvazione  del bilancio regionale secondo le indicazioni contenute nella tabella allegata.