REGIONE LOMBARDIA IX LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE ATTI 7881
PROGETTO DI LEGGE N. 0153
di iniziativa del consigliere regionale:
Fatuzzo
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“Contributi regionali per l'installazione di sistemi
di videosorveglianza all'interno
delle Residenze per Anziani della Lombardia”.
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PRESENTATO
IL 27/03/2012
ASSEGNATO IN
DATA 29/03/2012
ALLE COMMISSIONI REFERENTE III
CONSULTIVA I
RELAZIONE
Purtroppo, non da oggi,
la cronaca ci racconta di notizie drammatiche provenienti dalle strutture che
ospitano anziani. Carenze igieniche, maltrattamenti, abuso degli strumenti di sedazione e violenze
emergono periodicamente, suscitando sconcerto e indignazione.
La lunga e positiva
esperienza che la Lombardia può vantare, grazie anche alla tradizionale vocazione alla cura e
all’accoglienza delle persone anziane, ha sicuramente garantito la presenza sul
nostro territorio di strutture qualificate e controllate. E’ necessario
tuttavia, dato che la moderna tecnologia
permette di farlo a costi abbastanza contenuti, rendere il controllo
sulle RSA maggiormente capillare e sicuro. A tale scopo, il progetto di legge
in oggetto istituisce l’obbligo per le RSA operanti sul territorio regionale di
installare sistemi di videosorveglianza a tutela degli ospiti e, per favorire
tali iniziative, delibera forme di
finanziamento a fondo perduto.
Sarà la Giunta
regionale a stabilire con quali criteri erogare i finanziamenti alle RSA che
documentino una spesa per l’installazione di telecamere, che abbiano il
compito di garantire il controllo delle
modalità cura e la sicurezza dei degenti, secondo quanto previsto agli articoli
1, 2 e 3. L’articolo 1 prevede inoltre che la presenza dei sistemi di
videosorveglianza entri a far parte dei requisiti indispensabili per
l’accreditamento e il funzionamento di una RSA.
Le registrazioni, che
saranno effettuate ed archiviate nel
pieno rispetto della legislazione sulla privacy, potranno essere visionate dai
degenti o dai loro familiari. A tal fine, l’articolo 4 impone la conservazione
delle immagini per un periodo minimo di 24 mesi.
L’articolo 5 prevede
che, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge in poggetto, le strutture perdano automaticamente le
autorizzazioni al funzionamento e l’accreditamento.
L’articolo 6 stabilisce che agli oneri derivanti della presente legge si provveda con apposito
provvedimento in sede di approvazione
del bilancio regionale.
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Le R.S.A operanti sul
territorio della Lombardia, al fine di tutelare la sicurezza dei propri ospiti
e di evitare soprusi e maltrattamenti, hanno l’obbligo di installare, entro 18
mesi dall’approvazione della presente legge, sistemi di videosorveglianza
all’interno delle strutture. Tali apparecchiature dovranno essere collocate nei
corridoi, nelle camere e in tutti i luoghi maggiormente frequentati dagli
ospiti.
2. La Regione Lombardia interviene, attraverso
finanziamenti a fondo perduto, destinati
alle strutture che ne facciano richiesta, al fine di favorire quanto previsto
dal comma 1.
3. La presenza nelle strutture dei sistemi di
videosorveglianza, installati ai sensi del
comma 1, entra a far parte dei
requisiti previsti dalla Legge Regionale 3/2008, per l’accreditamento e il funzionamento delle
RSA.
Art. 2
(Modalità d’intervento)
1. La Giunta Regionale, attraverso propria deliberazione, determina i criteri
per l’assegnazione dei fondi di cui al comma 2, dell’articolo 1.
Art. 3
(Beneficiari)
1. Possono beneficiare dei contributi regionali per le
iniziative di cui all’articolo 1 le Residenze per Anziani pubbliche,
accreditate o private, aventi sede sul territorio regionale, previa
documentazione delle spese sostenute.
Art. 4
(Tutela della privacy e
conservazione delle immagini)
1. Le registrazioni saranno effettuate e potranno essere
visionate dai degenti o dai loro familiari, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo
196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
2. Le registrazioni saranno conservate, per essere messe a
disposizione dei soggetti di cui al comma 1,
presso le strutture residenziali per un periodo minimo di 24 mesi.
Art. 5
(Mancato adempimento)
1. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 1,
dell’articolo 1 e all’articolo 4,
comporta la revoca automatica dell’accreditamento e delle autorizzazione al
funzionamento.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti
della presente legge si provvede con apposito provvedimento in sede di
approvazione del bilancio regionale
secondo le indicazioni contenute nella tabella allegata.