martedì 8 maggio 2012

Approvata all'unanimità MOZIONE del Partito Pensionati per EQUITA’ tra lavoratori AUTONOMI e DIPENDENTI nella corresponsione degli ASSEGNI FAMILIARI

Nel pomeriggio di oggi il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità una mozione, a prima firma Elisabetta Fatuzzo (Partito Pensionati), con la richiesta all’INPS di garantire il diritto agli assegni familiari anche alle vedove e vedovi dei lavoratori autonomi, se riconosciuti totalmente inabili al lavoro.

La normativa in vigore, infatti, a causa di una interpretazione restrittiva dell’INPS,  tutela esclusivamente le famiglie dei lavoratori dipendenti, lasciando prive di garanzie quelle dei lavoratori autonomi.
Il documento approvato chiede alla Giunta regionale di intervenire presso l’INPS, al fine superare tale difformità, garantendo anche ai familiari superstiti dei lavoratori autonomi il diritto agli assegni familiari.

Elisabetta Fatuzzo, Consigliera Regionale del Partito Pensionati e promotrice dell’iniziativa, ha espresso la propria soddisfazione:
Ringrazio l’Aula che all’unanimità ha voluto dare un segnale di grande sensibilità su un argomento molto delicato. Sul tema degli assegni familiari esiste una disparità inaccettabile e difficilmente giustificabile, dato che l’equiparazione di autonomi e dipendenti  sarebbe sostenibile dal punto di vista finanziario.
Spero che, anche grazie all’impegno della Lombardia, tale sperequazione venga al più presto superata”.


MOZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE,

premesso che

Gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei  limiti stabiliti annualmente dalla legge.

La legge istitutiva degli assegni familiari, il D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 - Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari - ha introdotto il diritto a tali assegni per sostenere economicamente i nuclei familiari al di sotto di un certo limite di reddito e in relazione alla presenza di familiari a carico o minori o inabili.

La normativa ha poi distinto nel tempo la categoria dei lavoratori dipendenti, prevedendo per gli stessi il nuovo "assegno per il nucleo familiare".

Tale ultima normativa che ha istituito gli ANF, per i lavoratori dipendenti e i titolari di pensione del relativo fondo pensionistico, in luogo degli assegni familiari, all’art. 2 comma 8 D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88 si recita: “il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.

considerato che

L’INPS aveva interpretato il dettato normativo in modo restrittivo escludendo il coniuge superstite, in assenza di figli contitolari della pensione ai superstiti. Ciò aveva esposto l’Istituto previdenziale ad un contenzioso di massa che lo aveva visto perdente.

La disputa veniva infatti risolta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7668 del 1996, nella quale si afferma che l’assegno per il nucleo familiare “spetta, ai sensi dell'art.2, comma 8 della L. 153/88, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare dì pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.

Tale conclusione si fonda sulla considerazione che l’espressione nucleo composto da una sola persona è astrattamente riferibile a ciascuno dei componenti la famiglia, pertanto la persona che costituire nucleo da sola può essere non solo l’orfano, ma anche il coniuge superstite, se inabile.

L’INPS con circolare n. 98/98, nel prenderne atto dell’orientamento della Corte, impartiva conformi istruzioni operative alle Sedi, disponendo di accogliere le domande in presenza dei presupposti richiamati.


Rimane, invece, ad oggi, priva della stessa tutela la vedova o il vedovo, totalmente inabile, del lavoratore autonomo, a cui non è stato estesa dall'Inps tale interpretazione e quindi il diritto agli assegni familiari. La conseguenza è una evidente disparità di trattamento, per cui due persone entrambe vedove e totalmente inabili, si vedono riconosciuto o meno il diritto agli assegni familiari a seconda che il coniuge deceduto fosse lavoratore dipendente o autonomo.

Si tratta di somme assolutamente esigue, infatti per il 2012 l'importo mensile dell'assegno familiare spettante ai pensionati appartenenti alla categoria dei lavoratori autonomi, è di 10,21 euro per ogni persona a carico.

IMPEGNA LA GIUNTA

a intervenire presso l'inps affinché riconosca il diritto agli assegni familiari anche alle vedove e vedovi dei lavoratori autonomi se riconosciuti totalmente inabili a proficuo lavoro