E’ stata approvata oggi all’unanimità dal Consiglio Regionale della Lombardia una mozione che chiede la revisione della circolare 219 del 4 gennaio 2013 con cui l’INPS ha interpretato, in maniera arbitraria e restrittiva, le disposizioni della Legge Fornero sul pensionamento di vecchiaia.
La legge del 2011, infatti, ha previsto la possibilità per le lavoratrici di “conseguire il trattamento di vecchiaia con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni di età”.
Proprio sul senso del termine “lavoratrici” l’INPS, attraverso la circolare citata, ha costruito una propria interpretazione del provvedimento, negando il pensionamento a tutte quelle donne che, pur in presenza dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, non fossero occupate al momento dell’approvazione della legge.
Intervenendo in Aula a sostegno della mozione Elisabetta Fatuzzo, Consigliera regionale del Partito Pensionati, ha dichiarato:
“L’INPS considera il termine “lavoratrice” come sinonimo di “occupata”, mentre la legge, in più punti, utilizza questa parola per identificare le donne in età lavorativa.
Tale interpretazione introduce un requisito non richiesto dalla legge (che fa solo riferimento a fattori anagrafici e contributivi) e determina un effetto paradossale: a paritá di requisiti alcune donne (quelle nate nel '52) andranno in pensione a 64 anni e altre a 67! E ad essere penalizzate ai 67 anni sono le donne disoccupate, prive di entrate economiche sicure, quelle che avrebbero, invece, maggior bisogno di tutele.
Chiediamo all’INPS di modificare il proprio orientamento, adeguandolo al contenuto della legge e al Governo di fornire indicazioni chiare in materia, affinché non siano più possibili equivoci che danneggino lavoratori e pensionati.
Milano, 2 febbraio 2016
Segue testo della mozione approvata.
MOZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE,
premesso che
- il comma 15 bis dell’articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n.214 (Legge Fornero) ha stabilito che:
“in via eccezionale per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni di età”;
- l’INPS ha interpretato le disposizioni del legislatore attraverso la circolare n. 219 del 4 gennaio 2013 con la quale ha disciplinato le modalità di accesso alle disposizioni di cui sopra, stabilendo, al punto n. 9, che:
- “la disposizione si applica anche nei confronti dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti contributivi utilizzando contribuzione accreditata nella Gestione autonoma, a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 abbiano svolto attività lavorativa dipendente;
- da ultimo, si precisa che relativamente ai soggetti non occupati al 28 dicembre 2011 la cui ultima attività era svolta come lavoratore dipendente del settore privato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota citata in premessa, ha precisato che “l’interpretazione letterale della disposizione riferisce la nozione di dipendente al lavoratore in attività e non può estendersi al lavoratore che ha perso il posto di lavoro”.
- pertanto, il soggetto che ha perso il posto di lavoro e quindi non risulta occupato alla data del 28/12/2011 non rientra tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 15-bis dell’articolo 24.”
considerato che
- tale interpretazione, evidentemente arbitraria e restrittiva, non corrisponde alla volontà del legislatore e introduce un secondo requisito (essere occupati al 28/12/2011), non previsto dalla legge che fa riferimento solo a requisiti anagrafici;
- come si evince dal’intero articolato della Legge Fornero, i termini “lavoratore/lavoratrice” sono utilizzati con frequenza per distinguere il genere (uomini o donne) dei soggetti destinatari delle disposizioni della legge e non come sinonimo di “occupato/occupata”.
- la necessità di risultare occupati al 28/12/2011 sarebbe stata esplicitata chiaramente nel testo, come normalmente viene fatto in casi analoghi, secondo buona prassi legislativa;
- l’interpretazione proposta dall’INPS ottiene l’effetto paradossale di consentire il pensionamento a 64 anni alle donne occupate, in possesso quindi di un’entrata economica sicura, e nega tale diritto (con prolungamento a 67 anni) alle donne disoccupate, penalizzando così, a parità di requisiti, chi già si trova in condizioni di disagio economico.
IMPEGNA LA GIUNTA
Ad intervenire
presso l’INPS affinché venga modificata la circolare 219 del 4 gennaio 2013, ristabilendo il solo requisito anagrafico e contributivo per rientrare tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 15-bis dell’articolo 24;
presso il Governo e il Parlamento affinché sia fornita un’interpretazione autentica del comma 15 bis dell’articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n.214 che non consenta all’INPS alcun tipo di lettura restrittiva di quanto stabilito dalla legge in oggetto.
Elisabetta Fatuzzo
(Partito Pensionati - Pensionati Lombardia)